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Studi Tecnici Associati

Pratiche sanitarie - Milano (MI)

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Archisio - Studi Tecnici Associati - Progetto Pratiche sanitarie
Pubblici esercizi (bar, ristoranti) Supermercati(minimarket, supermarket) Laboratori (pizzerie, gastronomie) Centri medici(dentisti e centri medici polispecialisti) Hotel, motel e ostelli Parrucchieri ed estetisti Tatuatori Studi tecnici associati si occupa di disbrigare questo tipo di pratiche per i privati, imprenditori ma anche per gli altri professionisti che non si occupano specificatamente di tali adempimenti burocratici. Operiamo principalmente in lombardia ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia,varese e provincia, como e provincia, pavia e provincia e nel resto delle località regionali a richiesta.

Pratiche antincendio - Milano (MI)

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Archisio - Studi Tecnici Associati - Progetto Pratiche antincendio
Una delle esperienze maturate è nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi. Molti dei nostri tecnici sono iscritti nell’ apposito elenco de ministero dell’interno per le attività che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi è sancito dal d.p.r. 151/11 e s.m.i e svolgono tale professione da diversi decenni. Fino a pochi anni fa le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco erano soggette a quello che veniva chiamato cpi (certificato di prevenzione incendi). Tale certificato doveva essere richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco dietro presentazione di un progetto che evidenziava il rispetto delle norme di riferimento. Il cpi (certificato di prevenzione incendi) a seconda del tipo di attività aveva una validità di 3-5-10 anni, allo scadere dei quali se le condizioni di sicurezza erano invariate era possibile rinnovarlo per il medesimo periodo. Dopo l’entrata in vigore del dpr 151/11 il cpi (certificato di prevenzione incendi) non viene più rilasciato ed è stato sostituito dalla scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio che produce i medesimi effetti del previgente c.p.i. Una volta presentata. Le attività, secondo il d.p.r. 151/11 e s.m.i. , sono divise in tre categorie a seconda della pericolosità. Attività in categoria a Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria a. Per tale categoria non si richiede il parere di conformità del comando provinciale dei vv. F., non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. In pratica finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive l’istanza di scia antincendio con allegato progetto. Accertata la completezza dell’istanza, il comando o in alcuni casi lo sportello unico delle attività produttive(suap) rilascia immediatamente una ricevuta e l’attività si intende immediatamente autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il comando provinciale dei vv.f. Può effettuare a campione controlli. In caso di carenza dei requisiti,durante tali controlli, vieta la prosecuzione dell’attività. La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio c.p.i. E, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Alcuni esempi di forte interesse che ricadono nella categoria a sono: Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri. Alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto Locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq Aziende ed uffici fino a 500 persone presenti Autorimesse fino a 1000 mq Scuole fino a 150 persone Strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq Attività in categoria b Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 classificate in categoria b hanno una pericolosità superiore alla categoria a Per tale categoria si andrà a richiedere al comando provinciale dei vv.f. Il parere di conformità, presentando un apposito progetto composto da una relazione e degli elaborati grafici. Il comando entro 30 giorni ha la facoltà di chiedere documentazione integrativa e entro e non oltre 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria a, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata una scia e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione. Detta pratica conterrà alcune certificazioni che dovranno essere a firma di un professionista abilitato, le certificazioni degli impianti, ecc… e tutto quanto previsto dal d.p.r. 151/11 e s.m.i. La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio cpi e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Sono comprese nella categoria b a titolo esemplificativo le seguenti attività: Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri. Aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq Locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone, Alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto Scuole da 150 a 300 persone Strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto Locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq Attività in categoria c Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria c, sono le più pericolose e necessitano di richiedere il parere di conformità presentando un progetto comprendente una relazione e degli elaborati grafici. Il comando provinciale dei vv.f. Entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta presentare allo sportello unico delle attività produttive(suap) o al comando una scia per dare inizio immediato all’attività. Mentre per le attività in categoria a e b i controlli dei vigili del fuoco vengono fatti solo a campione, per le attività di categoria c vengono fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi. Sono comprese nella categoria c le seguenti attività: Edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio Alberghi e villaggi oltre 100 posti letto, Locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq, Aziende e uffici oltre 800 persone presenti Teatri oltre le 100 persone, Strutture sanitarie oltre 100 posti letto Tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.lgs. 42/2004. Scuole oltre 300 persone, Documentazione necessaria Il giorno del sopralluogo ti sarà richiesto di fornire i documenti seguenti: Carta di identità e codice fiscale del responsabile dell’attività (o del soggetto con potere di firma per le società); Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia un amministratore di condominio, il verbale assembleare di nomina; Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia una società, la visura camerale; Copia precedente certificato di prevenzione incendi c.p.i.; Copia certificazione di conformità impianto elettrico; Copia certificazione di conformità impianto gas (se presente); Copia della documentazione attestante la manutenzione dei presidi antincendio (es. Estintori); Copia della prova di pressione e portata dell’impianto idranti (qualora presente). Studi tecnici associati si occupa di disbrigare questo tipo di pratiche per i privati, imprenditori ma anche per gli altri professionisti che non si occupano specificatamente di tali adempimenti burocratici. Operiamo principalmente in lombardia ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia,varesee provincia, como e provincia, pavia e provincia e nel resto delle località regionali a richiesta.

Ristorazione - Milano (MI)

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Ristorazione

Pratiche edilizie - Milano (MI)

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Spesso capita di dover aggiungere o spostare delle pareti (es. Cartongesso). In questo caso devi presentare una pratica di autorizzazione al comune (es. Cila, scia, pemesso di costruire) e poi procedere con la variazione catastale. Regolarizzarti non costa poi così tanto se lo fai a tempo debito. Studi tecnici associati è esperto in tali pratiche edilizie e si occupa anche di interventi più complessi come nuove costruzioni, esercizi commerciali e alberghieri, recupero del sottotetto ai fini abitativi, ecc… opera principalmente in lombardia e ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia e nel resto delle località regionali su richiesta. Le principali pratiche edilizie esistenti sono: Cila E’ un tipo di pratica utilizza per opere in “edilizia libera” la cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc..). Rientrano fra le opere realizzabili con questo titolo edilizio: Lo spostamento e la realizzazione di pareti interne non portanti L’apertura / chiusura di porte di separazione purché insistenti su muratura non portante Tutte le altre opere interne di manutenzione straordinaria che non incidano sulle strutture portanti e sulla volumetria La pratica edilizia cila che consente di iniziare subito l’esecuzione delle opere dal giorno successivo alla presentazione al comune. Scia La s.c.i.a. (segnalazione certificata inizio attività) è un tipo di pratica edilizia che va utilizzata per interventi sulle parti portanti e sugli esterni delle unità immobiliari. La scia è una pratica edilizia che deve sempre asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori che possono essere la stessa persona. Nel caso ci siano opere strutturali, servono delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine di tutte le opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” alla quale è obbligatorio allegare l’aggiornamento catastale, le certificazioni degli impianti e in caso di opere in cemento armato il collaudo statico. Anche la scia consente di iniziare l’esecuzione delle opere molto velocemente (il giorno successivo alla presentazione della pratica presso il comune). Dia La dia (denuncia di inizio attività) è utilizzata oggi ancora da molti comuni come “alternativa al permesso di costruire”. Spesso è possibile presentarla per pratiche edilizie come il recupero del sottotetto ai fini abitativi, ampliamenti di volumetria e demolizioni parziali. La dia è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche obbligatoriamente la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. Come avveniva in passato per questo tipo di procedimento amministrativo vi è l’obbligo di attendere 30 giorni di silenzio/ assenso del comune dopo la presentazione. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti. Permesso di costruire Il permesso di costruire è il re dei titoli edilizi della nostra normativa urbanistica: infatti questa tipologia di autorizzazione ricomprende le opere realizzabili con cila , scia, e dia e consente inoltre anche lavori più importanti quali nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione /ricostruzione. E’ l’unico titolo edilizio per il quale il comune, valutate le opere, rilascia un parere scritto (il permesso di costruire) e si viene espressamente autorizzati ad eseguire l’opera. Il permesso di costruire è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato ( ingegnere, architetto, geometra ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. E’ possibile iniziare i lavori a seguito del rilascio del permesso da parte del comune che si esprime nei tempi di legge entro 60 giorni. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti. Studi tecnici associati si occupa di disbrigare questo tipo di pratiche per i privati, imprenditori ma anche per gli altri professionisti che non si occupano specificatamente di tali adempimenti burocratici. Operiamo principalmente in lombardia ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia e provincia e nel resto delle località regionali su richiesta.

Realizzazione scala - Milano (MI)

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Realizzazione scala

Ristrutturazione - Milano (MI)

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Qui di seguito abbiamo raccolto alcune informazioni sugli incentivi ristrutturazione negli immobili residenziali. Dal 1 gennaio 2018 gli incentivi ristrutturazione potrebbero diminuire dal 50% al 36 % quindi affrettatevi a leggere queste informazioni importanti prima di ristrutturare il vostro immobile. Infondo inoltre troverete una guida completa e completamente gratuita dell’agenzia delle entrate scaricabile in formato pdf. Sono soggetti a incentivi ristrutturazione : I lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni; Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze; Quanto necessario alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. I lavori finalizzati – all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; – alla realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per persone portatrici di handicap gravi Quegli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: – rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici – porte blindate o rinforzate, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione – apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini – installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche , tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico. Come non perdere gli incentivi ristrutturazione : Bisogna: Effettuare la comunicazione preventiva (notifica preliminare) alla ats ( ex asl) competente quando all’interno dell’immobile operano più imprese o una sola impresa e dei subappaltatori; Il pagamento deve esser eseguito tramite bonifico bancario e deve quindi riportare le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); Conservare le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate nei confronti delle ditte che ristrutturano e allo stesso modo le fatture del tecnico progettista e/o direttore dei lavori; Archiviare le ricevute del bonifici e fare in modo che il pagamento sia intestato a nome del richiede della detrazione; Eseguire i lavori nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali facendosi assistere da tecnici progettisti competenti che ti istruiscano le corrette pratiche catastali e pratiche edilizie Monitorare sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi da parte delle ditte esecutrici( è fondamentale in tal senso farsi rilasciare dalle ditte una dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 44 e nominare un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)
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