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Luigi Petrillo

Un geometra e un ingegnere della progettazione e sicurezza di milano - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Un geometra e un ingegnere della progettazione e sicurezza di milano
Siamo un gruppo di professionisti tra i quali un geometra e un ingegnere della progettazione e sicurezza di milano. Siamo in grado di fornire numerosi servizi a privati, commercianti, medici, imprenditori di vario genere. In particolare ci occupiamo di progettazione integrata. La nostra rete di professionisti geometri, ingegneri, architetti e consulenti della sicurezza di milano ha come missione lo scambio scientifico e culturale oltre che lo scambio di attrezzature di misurazione onde procedere alla realizzazione di piccoli e grandi progetti con approcci moderni e sostenibili in termini di tempo e prezzo. Siamo presenti in particolare nella realtà milanese del lontano 2005. All’inizio ci siamo occupati soprattutto di attività di bar e ristorazione. L’approfondita esperienza di uno dei fondatori, ing. Luigi petrillo, presso gli organi di controllo sanitario di questo tipo di attività, ha permesso di incrementare il nostro portafoglio clienti fino a riuscire nei primi 10 anni di attività ad aver fatto progettazione e/o consulenza a più di 1000 ristoratori. I nostri professionisti geometra e ingegnere oltre alla pura progettazione e sicurezza dei lavori fatti a milano, si sono sempre immedesimati nelle scelte dell’imprenditore accompagnandolo nelle varie fasi a una progettazione degli spazi intelligente, suggerendogli le migliori innovazioni tecnologiche sul mercato. Il nostro modo di accompagnare il cliente ad aprire un nuovo locale, è attento anche a quale target di clientela vuole raggiungere il cliente. Non ci imponiamo mai sulle scelte del cliente, perché pensiamo che la vera idea su come attrarre clienti deve nascere dallo stesso imprenditore. La curiosità del nostro gruppo costituito principalmente da un geometra e un ingegnere della progettazione e sicurezza a milano li ha spinti a risolvere qualsiasi tipo di problematica tecnica e burocratica anche per le abitazioni. Siamo professionisti abituati a trovare soluzioni ottimali per case di nuova generazione, considerando tutte le migliori soluzioni tecniche nel campo del risparmio energetico, applicando in modo moderno la domotica, occupandoci soprattutto di garantire un giusto confort abitativo attraverso interventi di tipo impiantistico e funzionale. In particolare la nostra rete di professionisti si occupa di tutte le problematiche in materia di: Pratiche edilizie (cila, scia, dia, permesso di costruire) Pratiche catastali ( docfa, pregeo, ecc) Pratiche sanitarie (ex autorizzazioni sanitarie o ex diap mod a o scia mod a per pubblici esercizi(bar, ristoranti), centri medici(dentisti e centri medici polispecialisti),supermercati, laboratori(pizzerie e gastronomie) , parrucchieri, estetisti, tatuatori, ecc.. Pratiche antincendio (attività categoria a, b, c) Certificazione energetica ape, progettazione energetica (ex legge 10/91) Direzione lavori (opere pubbliche e private) Progettazione impiantistica (elettrica, meccanica, ecc) Haccp, o piano d’autocontrollo (bar, ristoranti, supermercati, negozi) Sicurezza dei lavoratori ( ex legge 626/94, d.lgs 81/08) Perizie giurate, perizie estimative, perizie di parte

Incentivi ristrutturazione - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Incentivi ristrutturazione
Incentivi ristrutturazione Qui di seguito abbiamo raccolto alcune informazioni sugli incentivi ristrutturazione negli immobili residenziali. Dal 1 gennaio 2018 gli incentivi ristrutturazione potrebbero diminuire dal 50% al 36 % quindi affrettatevi a leggere queste informazioni importanti prima di ristrutturare il vostro immobile. Infondo inoltre troverete una guida completa e completamente gratuita dell’agenzia delle entrate scaricabile in formato pdf. Sono soggetti a incentivi ristrutturazione : I lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni; Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze; Quanto necessario alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. I lavori finalizzati – all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; – alla realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per persone portatrici di handicap gravi Quegli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: – rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici – porte blindate o rinforzate, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione – apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini – installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche , tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico. Come non perdere gli incentivi ristrutturazione : Bisogna: Effettuare la comunicazione preventiva (notifica preliminare) alla ats ( ex asl) competente quando all’interno dell’immobile operano più imprese o una sola impresa e dei subappaltatori; Il pagamento deve esser eseguito tramite bonifico bancario e deve quindi riportare le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); Conservare le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate nei confronti delle ditte che ristrutturano e allo stesso modo le fatture del tecnico progettista e/o direttore dei lavori; Archiviare le ricevute del bonifici e fare in modo che il pagamento sia intestato a nome del richiede della detrazione; Eseguire i lavori nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali facendosi assistere da tecnici progettisti competenti che ti istruiscano le corrette pratiche catastali e pratiche edilizie Monitorare sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi da parte delle ditte esecutrici( è fondamentale in tal senso farsi rilasciare dalle ditte una dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 44 e nominare un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)

Pratiche edilizie cila - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Pratiche edilizie cila
Spesso capita di dover aggiungere o spostare delle pareti (es. Cartongesso). In questo caso devi presentare una pratica di autorizzazione al comune (es. Cila, scia, pemesso di costruire) e poi procedere con la variazione catastale. Regolarizzarti non costa poi così tanto se lo fai a tempo debito. Studi tecnici associati è esperto in tali pratiche edilizie e si occupa anche di interventi più complessi come nuove costruzioni, esercizi commerciali e alberghieri, recupero del sottotetto ai fini abitativi, ecc… opera principalmente in lombardia e ed in particolare a milano e provincia, monza e provincia e nel resto delle località regionali su richiesta. Le principali pratiche edilizie esistenti sono: Cila E’ un tipo di pratica utilizza per opere in “edilizia libera” la cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc..). Rientrano fra le opere realizzabili con questo titolo edilizio: Lo spostamento e la realizzazione di pareti interne non portanti L’apertura / chiusura di porte di separazione purché insistenti su muratura non portante Tutte le altre opere interne di manutenzione straordinaria che non incidano sulle strutture portanti e sulla volumetria La pratica edilizia cila che consente di iniziare subito l’esecuzione delle opere dal giorno successivo alla presentazione al comune. Scia La s.c.i.a. (segnalazione certificata inizio attività) è un tipo di pratica edilizia che va utilizzata per interventi sulle parti portanti e sugli esterni delle unità immobiliari. La scia è una pratica edilizia che deve sempre asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori che possono essere la stessa persona. Nel caso ci siano opere strutturali, servono delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine di tutte le opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” alla quale è obbligatorio allegare l’aggiornamento catastale, le certificazioni degli impianti e in caso di opere in cemento armato il collaudo statico. Anche la scia consente di iniziare l’esecuzione delle opere molto velocemente (il giorno successivo alla presentazione della pratica presso il comune). Dia La dia (denuncia di inizio attività) è utilizzata oggi ancora da molti comuni come “alternativa al permesso di costruire”. Spesso è possibile presentarla per pratiche edilizie come il recupero del sottotetto ai fini abitativi, ampliamenti di volumetria e demolizioni parziali. La dia è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc…) in qualità di progettista e prevede anche obbligatoriamente la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. Come avveniva in passato per questo tipo di procedimento amministrativo vi è l’obbligo di attendere 30 giorni di silenzio/ assenso del comune dopo la presentazione. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti. Permesso di costruire Il permesso di costruire è il re dei titoli edilizi della nostra normativa urbanistica: infatti questa tipologia di autorizzazione ricomprende le opere realizzabili con cila , scia, e dia e consente inoltre anche lavori più importanti quali nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione /ricostruzione. E’ l’unico titolo edilizio per il quale il comune, valutate le opere, rilascia un parere scritto (il permesso di costruire) e si viene espressamente autorizzati ad eseguire l’opera. Il permesso di costruire è una pratica edilizia che deve essere asseverata da un tecnico abilitato ( ingegnere, architetto, geometra ecc…) in qualità di progettista e prevede anche la nomina di un direttore lavori. In molti casi il progettista e il direttore dei lavori possono esser coperti dallo stesso tecnico. E’ possibile iniziare i lavori a seguito del rilascio del permesso da parte del comune che si esprime nei tempi di legge entro 60 giorni. Al termine di tale tempo in molti comuni vi è l’obbligo di comunicazione di “inizio lavori”. Per le opere strutturali, serviranno delle verifiche a firma di un ingegnere strutturista. Al termine delle opere sarà necessario presentare una comunicazione di “fine lavori” al quale andranno allegati l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti.

Pratiche antincendio - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Pratiche antincendio
Una delle esperienze maturate è nella gestione delle pratiche di prevenzione incendi. Molti dei nostri tecnici sono iscritti nell’ apposito elenco de ministero dell’interno per le attività che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi è sancito dal d.p.r. 151/11 e s.m.i e svolgono tale professione da diversi decenni. Fino a pochi anni fa le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco erano soggette a quello che veniva chiamato cpi (certificato di prevenzione incendi). Tale certificato doveva essere richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco dietro presentazione di un progetto che evidenziava il rispetto delle norme di riferimento. Il cpi (certificato di prevenzione incendi) a seconda del tipo di attività aveva una validità di 3-5-10 anni, allo scadere dei quali se le condizioni di sicurezza erano invariate era possibile rinnovarlo per il medesimo periodo. Dopo l’entrata in vigore del dpr 151/11 il cpi (certificato di prevenzione incendi) non viene più rilasciato ed è stato sostituito dalla scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio che produce i medesimi effetti del previgente c.p.i. Una volta presentata. Le attività, secondo il d.p.r. 151/11 e s.m.i. , sono divise in tre categorie a seconda della pericolosità. Attività in categoria a Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria a. Per tale categoria non si richiede il parere di conformità del comando provinciale dei vv. F., non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. In pratica finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive l’istanza di scia antincendio con allegato progetto. Accertata la completezza dell’istanza, il comando o in alcuni casi lo sportello unico delle attività produttive(suap) rilascia immediatamente una ricevuta e l’attività si intende immediatamente autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il comando provinciale dei vv.f. Può effettuare a campione controlli. In caso di carenza dei requisiti,durante tali controlli, vieta la prosecuzione dell’attività. La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio c.p.i. E, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Alcuni esempi di forte interesse che ricadono nella categoria a sono: Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri. Alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto Locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq Aziende ed uffici fino a 500 persone presenti Autorimesse fino a 1000 mq Scuole fino a 150 persone Strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq Attività in categoria b Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 classificate in categoria b hanno una pericolosità superiore alla categoria a Per tale categoria si andrà a richiedere al comando provinciale dei vv.f. Il parere di conformità, presentando un apposito progetto composto da una relazione e degli elaborati grafici. Il comando entro 30 giorni ha la facoltà di chiedere documentazione integrativa e entro e non oltre 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria a, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata una scia e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione. Detta pratica conterrà alcune certificazioni che dovranno essere a firma di un professionista abilitato, le certificazioni degli impianti, ecc… e tutto quanto previsto dal d.p.r. 151/11 e s.m.i. La scia antincendio produce gli stessi effetti del vecchio cpi e, a seconda del tipo di attività, ha una validità di 5 anni al termine dei quali andrà effettuato il rinnovo. Sono comprese nella categoria b a titolo esemplificativo le seguenti attività: Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri. Aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq Locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone, Alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto Scuole da 150 a 300 persone Strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto Locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq Attività in categoria c Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che secondo il d.p.r. 151/11 sono classificate in categoria c, sono le più pericolose e necessitano di richiedere il parere di conformità presentando un progetto comprendente una relazione e degli elaborati grafici. Il comando provinciale dei vv.f. Entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta presentare allo sportello unico delle attività produttive(suap) o al comando una scia per dare inizio immediato all’attività. Mentre per le attività in categoria a e b i controlli dei vigili del fuoco vengono fatti solo a campione, per le attività di categoria c vengono fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi. Sono comprese nella categoria c le seguenti attività: Edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio Alberghi e villaggi oltre 100 posti letto, Locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq, Aziende e uffici oltre 800 persone presenti Teatri oltre le 100 persone, Strutture sanitarie oltre 100 posti letto Tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.lgs. 42/2004. Scuole oltre 300 persone, Documentazione necessaria Il giorno del sopralluogo ti sarà richiesto di fornire i documenti seguenti: Carta di identità e codice fiscale del responsabile dell’attività (o del soggetto con potere di firma per le società); Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia un amministratore di condominio, il verbale assembleare di nomina; Nel caso in cui il responsabile dell’attività sia una società, la visura camerale; Copia precedente certificato di prevenzione incendi c.p.i.; Copia certificazione di conformità impianto elettrico; Copia certificazione di conformità impianto gas (se presente); Copia della documentazione attestante la manutenzione dei presidi antincendio (es. Estintori); Copia della prova di pressione e portata dell’impianto idranti (qualora presente).

Pratiche catastali - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Pratiche catastali
Aggiornamento docfa (catasto fabbricati) La pratica di aggiornamento della planimetria catastale si utilizza di solito in 2 casi principali: In seguito all’ esecuzione di lavori che hanno comportato uno spostamento di pareti Nei casi di fusioni o frazionamenti derivanti da compravendite, successioni, ecc… E’ bene specificare che l’ufficio catastale, per qualsiasi variazione, necessita l’indicazione di un giustificativo autorizzativo che abbia determinato tale variazione. Per esempio se l’immobile in questione rispetto alla planimetria catastale esistente presenta una diversa disposizione delle pareti interne, un bagno in più, una camera in più per aggiornarla serve citare la pratica edilizia che è stata presentata in comune per tale variazione. E ne sei sprovvisto, potrebbe essere necessario fare una sanatoria. Per ulteriori informazioni relative a questo tipo di pratica vai alla sezione pratiche in sanatoria. Per procedere all’ aggiornamento della planimetria catastale servono i seguenti documenti: Fotocopia carta di identità dell’intestatario dell’immobile; Firma di eventuale delega in caso di più comproprietari; Riferimenti (numero e data del protocollo) della pratica edilizia che ha autorizzato presso il comune le variazioni che causano la necessità di aggiornare la planimetria catastale. In caso di soggetti giuridici(società, ecc..) serve anche una visura camerale e i documenti del legale rappresentante I tempi di consegna per l’aggiornamento della planimetria catastale sono di circa 7 giorni lavorativi dal giorno del sopralluogo. Anche se questo accade sempre più raramente in alcuni casi non sarà possibile rispettare le tempistiche prospettate perché gli enti hanno problemi interni (chiusure sindacali, malfunzionamenti, ecc…) o nei periodi in cui si va incontro a periodi di festività locali o nazionali. Inoltre se è necessario ottenere ulteriori permessi da parte di enti specifici (autorizzazione paesaggistica, beni culturali, ecc…) questi tempi dipenderanno dai tempi di risposta di tali enti. Aggiornamento pregeo (catasto terreni) La pratica di aggiornamento della planimetria catastale del catasto terreni serve per aggiornare la sagoma di un immobile o di un terreno inserita al catasto in seguito all’ esecuzione di lavori esterni alle unità immobiliare (ampliamenti, demolizioni, creazione di portici, ecc…), oppure nei casi di fusioni / frazionamenti di terreni derivanti da vendite, successioni, ecc…

Certificazione energetica (ape) - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Certificazione energetica ape
Introduzione La certificazione energetica che col decreto 63/2013 ha acquisito la dicitura attestato di prestazione energetica (ape) è un documento atto a descrivere le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’unità immobiliare. E’ stato introdotto a livello normativo europeo e nazionale come strumento di controllo che riassume nella certificazione energetica una scala da a a g delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’involucro dell’edificio. In caso di acquisto, locazione, successione, asta, usucapione immobiliare di un’ unità immobiliare diventa obbligatorio dotarsi di certificazione energetica , in modo tale che si possa informare chi userà l’immobile sul consumo energetico. Studi tecnici associati è tra i primi attivi nella certificazione energetica in italia quindi se se vuoi avere maggiori informazioni o prenotare un appuntamento per ottenere tale documentazione contattarci o formulaci una domanda ai contatti o in fondo a questa pagina. Quando va fatta la certificazione energetica ? Secondo la previgente normativa (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) era obbligatorio dotarsi di certificazione energetica nei seguenti casi specifici: Da inizio luglio 2009 in caso di compravendita di immobili; l’ 1 luglio 2010 in caso di locazione; dal gennaio 2012 negli annunci pubblici immobiliari andavano inseriti gli indici di prestazione energetica. Con la legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere la certificazione energetica: Compravendita con trasferimenti a titolo oneroso Donazione attraverso il trasferimenti a titolo gratuito Affitto di edifici o singole unità immobiliari Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro Edifici pubblici ed aperti al pubblico Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici di edifici pubblici.come viene redatta la certificazione energetica ? Durante un sopralluogo, che per normativa è obbligatorio, viene effettuata un’ analisi energetica dell’immobile, osservando le caratteristiche delle murature, degli infissi, gli impianti di riscaldamento la produzione di acqua calda, di raffrescamento ed eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il certificatore compila il documento e rilascia al cliente la certificazione energetica che sintetizza tutte le caratteristiche energetiche dell’ unità immobiliare. La certificazione energetica o ape va conservato e consegnato al nuovo proprietario o al locatario per non intercorrere in sanzioni molto salate. Chi redige la certificazione energetica ? L’attestato di certificazione energetica viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico. Tale soggetto dopo aver fatto apposita formazione comprensivo di un esame specifico viene accreditato e inserito in un elenco di professionisti gestita dalle regioni con apposite leggi locali. Il certificatore energetico, sia per esperienza che per formazione è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’ingegnere, l’architetto, il geometra e il perito industriale. Perché devo fare la certificazione energetica ? La certificazione energetica o ape è obbligatoria per legge ma le sue principali finalità sono: Strumento utile per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile o in che modo valorizzare energeticamente il proprio immobile prima della compravendita. La trasparenza: per le costruzioni esistenti l’ ape è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà l’ aumento del valore di un immobile per case ben costruite e consumi energetici bassi. Questo perché il compratore per esempio potrà accorgersi velocemente del risparmio futuro sulla bolletta e dei maggiori comfort che una casa ben realizzata può procurargli. Incentivare la costruzione di nuovi edifici ad alto rendimento energetico o ristrutturazioni di edifici con caratteristiche energetiche superiori al passato. Quanto costa la certificazione energetica ? Il costo di tale adempimento burocratico, non è soggetto a tariffazione minima. Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 130€ ed i 350€ a seconda della città, della grandezza dell’immobile e della tipologia di unità immobiliare. Per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto vi consigliamo sempre di: Assicurarsi che nel preventivo siano compresi iva, costi di spedizione, spese ed altri costi aggiuntivi Attenzione ai prezzi eccessivamente bassi(sarà vera questa certificazione?le sanzioni per il proprietario possono arrivare a 2000 euro) Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo che come abbiamo già scritto è obbligatorio In caso di contratto di affitto senza certificazione energetica si rischiano da 2.500 € a 10.000 € di sanzione. Una certificazione energetica allegata ad un atto di compravendita che poi venga annullata da un ispettore potrebbe comportanti danni ingenti anche a distanza di 10 anni.

Idoneita’ alloggiativa - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Idoneita alloggiativa
Cos’è l’idoneità alloggiativa? Il certificato di idoneità alloggiativa è il documento che attesta l’idoneità dell’ edificio ad ospitare le persone che vi abitano. Questo significa che l’alloggio deve possedere determinate caratteristiche per poter permettere condizioni di vita adeguate ai suoi abitanti. Si tratta di un documento fondamentale per i cittadini extracomunitari in italia in quanto la legge prevede l’obbligo di presentare il certificato di idoneità alloggiativa per poter avere un permesso di soggiorno in italia, per poter richiedere il ricongiungimento familiare e per poter lavorare in italia. Chi deve fare il certificato di idoneità alloggiativa Gli stranieri in italia che intendono richiedere il permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo hanno l’obbligo per legge di avere il certificato di idoneità alloggiativa che attesti che l’edificio nel quale abitano abbia le caratteristiche idonee per ospitare le persone che vi abitano. Anche gli stranieri in italia che desiderano presentare la richiesta di ricongiungimento familiare per accogliere i propri parenti in italia hanno l’obbligo di presentare il certificato di idoneità alloggiativa. Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario anche per ottenere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, inclusa la regolarizzazione di colf e badanti e per l’ingresso per lavoro autonomo. Da questo si può capire quanto sia importante per gli stranieri in italia il certificato di idoneità alloggiativa. Le norme di riferimento per i requisiti di idoneità alloggiativa Le indicazioni di riferimento per i requisiti di idoneità alloggiativa si trovano nel decreto del 5 luglio 1975 del ministero della sanità, che sancisce i criteri di igiene e di dimensioni degli edifici ad uso abitativo. Quali caratteristiche deve avere l’abitazione per essere conforme ai criteri di idoneità alloggiativa Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal comune che valuta se l’edificio possiede i requisiti necessari per poter essere un’abitazione, cioè per ospitare delle persone che vi abitano. I parametri richiesti riguardano i requisiti igienico sanitari e le dimensioni dell’edificio in mq rispetto al numero degli occupanti. Tra i requisiti principali enunciati nel decreto, ci sono quelli che riguardano le dimensioni dell’alloggio e i criteri igienico sanitari. Per ogni abitante è richiesta infatti una superficie abitabile di 14 mq per i primi 4 abitanti e di 10 mq per gli abitanti successivi. L’altezza dei soffitti non deve essere inferiore a 2,70 m. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq. Stanze da letto, soggiorno e cucina devono essere munite di finestre apribili. Il decreto stabilisce anche che l’abitazione abbia un impianto di riscaldamento e abbia un’idonea illuminazione naturale diretta, “adeguata alla destinazione d’uso”. Nel bagno è richiesta un’apertura all’esterno per il circolo dell’aria o una ventola di areazione, inoltre la stanza da bagno deve avere un wc, bidet, lavabo e doccia o vasca da bagno. Documenti necessari per richiedere il certificato di idoneità alloggiativa Per richiedere un certificato di idoneità alloggiativa è necessario che il tecnico incaricato a presentare la domanda al comune verifichi le caratteristiche dell’alloggio in base ad un sopralluogo iniziale e successivamente alla valutazione dei documenti relativi all’immobile da certificare. Oltre a verificare i requisiti igienico sanitari e cioè che la casa possieda i requisiti di superficie in mq, illuminazione naturale e ventilazione, il tecnico che si occuperà di richiedere il certificato di idoneità alloggiativa al comune dovrà infatti verificare i documenti che attestino che l’abitazione sia stata costruita sulla base di un progetto regolare e conforme alle norme urbanistiche e che gli impianti di allaccio alla rete idrica, elettrica e del gas siano conformi. E’ richiesta anche una planimetria dell’abitazione. I documenti necessari sono: Contratto registrato di affitto o di comodato e/o rogito Planimetria catastale dell’appartamento o in alternativa planimetria predisposta da un professionista iscritto all’albo Permesso di soggiorno in corso di validità Carta di identità o passaporto in corso di validità Certificato di conformità a norma degli impianti a gas ed elettrici e visure camerali dell’impresa che le redige Originale della scheda tecnica predisposta dal professionista incaricato dal soggetto richiedente.

Pratiche sanitarie - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Pratiche sanitarie
Pubblici esercizi (bar, ristoranti) Supermercati(minimarket, supermarket) Laboratori (pizzerie, gastronomie) Centri medici(dentisti e centri medici polispecialisti) Hotel, motel e ostelli Parrucchieri ed estetisti Tatuatori

Coordinatore della sicurezza - Milano (MI)

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Archisio - Luigi Petrillo - Progetto Coordinatore della sicurezza
Chi è il coordinatore della sicurezza Il coordinatore della sicurezza è un professionista che si occupa di verificare che le condizioni di lavoro nel cantiere edile siano idonee per garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori. Il testo unico della sicurezza dei lavoratori (dlgs 81/2008) ha sancito l’obbligatorietà della presenza di un coordinatore della sicurezza nei cantieri edili quando nel cantiere siano presenti almeno due imprese. In questo modo il coordinatore della sicurezza agisce come mediatore nelle possibili controversie che possono insorgere tra datori di lavoro e lavoratori e può anche organizzare riunioni in cantiere. Tra i suoi compiti c’è quello fondamentale di redigere il piano di sicurezza e coordinamento(psc) prima dell’inizio dei lavori nel cantiere edile allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e ridurre al minimo i rischi di infortuni. A questo scopo il coordinatore della sicurezza ha l’obbligo di verificare costantemente le condizioni del cantiere oltre che prima dell’inizio dei lavori anche tramite frequenti sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori. Dovrà redigere dei verbali successivi ai sopralluoghi per verificare che lo le attività lavorative si svolgano secondo quanto enunciato nel piano di sicurezza e coordinamento e qualora non sussistano le idonee condizioni si sicurezza può decidere di sospendere i lavori nel cantiere. Il coordinatore della sicurezza è quindi una figura molto importante all’interno di un cantiere edile perché è il responsabile della sicurezza dei lavoratori e della loro incolumità in un settore come quello edile esposto al rischio di infortunio molto più di altri. I compiti del coordinatore alla sicurezza si possono duplicare su due ruoli differenti che sono il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I ruoli possono essere svolti da un unico professionista o da due professionisti diversi. Ruoli del coordinatore della sicurezza Redige il piano di sicurezza e coordinamento (psc), che deve contenere le linee guida per la gestione del cantiere edile al fine di tutelare la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei lavoratori attraverso misure di prevenzione e protezione relative alle attività svolte Verifica l’osservanza delle procedure di esecuzione dei lavori sia delle imprese esecutrici sia dei lavoratori autonomi Aggiorna le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e controllo per adeguarle alle condizioni di lavoro al fine di tutelare la sicurezza Verifica i necessari requisiti professionali delle persone coinvolte nell’esecuzione dei lavori Coordina e favorisce nel cantiere la cooperazione tra i lavoratori e le imprese esecutrici Segnala al committente eventuali inosservanze delle aziende esecutrici o dei lavoratori autonomi in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza Sospende l’esecuzione dei lavori nel caso di rischi per la sicurezza dei lavoratori o inadeguatezza delle condizioni di lavoro Normativa di riferimento Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) è il riferimento normativo più recente al quale attenersi in materia di sicurezza sul lavoro. Altri riferimenti normativi precedenti sono il decreto legislativo 494/96 “attuazione della direttiva 92/57/cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”e il decreto legislativo 626/94.
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